- 1 -Cada Estado Contratante deverá notificar imediatamente o outro Estado Contratante de qualquer alteração às suas leis e regulamentos que possam afectar a protecção da informação classificada regulada pelo presente Acordo. Em tal caso, os Estados Contratantes deverão consultar-se para apreciar a possibilidade de rever o presente Acordo. Entretanto, a informação classificada deverá continuar a ser protegida nos termos do presente Acordo, salvo requerimento escrito em sentido diverso por parte do Estado Contratante emissor.
- 2 -As emendas ao presente Acordo serão concluídas em conformidade com o procedimento previsto para a assinatura e entrada em vigor do presente Acordo.
Em testemunho do que, os representantes abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito pelos respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.
Feito em Roma em 17 de Outubro de 2007, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e italiana, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Vasco Valente, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Portugal em Roma.
Pela República Italiana:
General C. A. Giuseppe Cucchi, Autoridade Nacional de Segurança.
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA PORTOGHESE E LA REPUBBLICA ITALIANA SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE.
La Repubblica Portoghese e la Repubblica Italiana, di seguito chiamati Stati Contraenti:
Volendo garantire la protezione di tutte le informazioni che sono state classificate di uno Stato Contraente e che potrebbero essere scambiate con l'altro Stato Contraente, tramite enti pubblici o privati a ciò autorizzati;
Volendo stabilire misure di sicurezza da applicare a tutti gli Accordi di cooperazione che saranno conclusi dagli Stati Contraenti e ai contratti che saranno aggiudicati e che comporteranno lo scambio di informazioni classificate;
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Scopo
Gli Stati Contraenti riconoscono la necessità di stipulare un Accordo di Sicurezza sulla reciproca protezione delle informazioni classificate scambiate tra loro e, a tal fine, stabiliscono i principi di sicurezza concordati reciprocamente e definiscono comuni norme di protezione applicabili in materia in entrambi i Paesi.
Articolo 2
Definizione dei termini
Ai fini del presente Accordo:
- a)Il termine «informazione classificata» comprende informazioni, documenti e materiali di qualsiasi genere, di interesse politico, militare, economico, industriale, scientifico e tecnologico ai quali è attribuita, dalle Autorità competenti o in base a loro direttive, una classifica di segretezza come indicato al seguente Articolo 7., indipendentemente dalla modalità con cui tali informazioni, documenti o materiali siano acquisiti, prodotti o scambiati;
- b)Il termine «Informazione» comprende qualsiasi informazione classificata, in qualsiasi forma, comprese quelle in forma scritta, orale, in immagine o elettronica;
- c)Il termine «Materiale» può includere qualsiasi documento, prodotto o sostanza sulla o nella quale l'informazione può essere registrata o incorporata e deve comprendere qualsiasi cosa a prescindere dalle sue caratteristiche fisiche, incluso e non limitato a: scritti, componenti, apparecchiature, macchinari, apparati, dispositivi, modelli, fotografie, registrazioni, riproduzioni, mappe e lettere, così come altri prodotti, sostanze o elementi dai quali l'informazione può essere ricavata.
Articolo 3
Principi di Sicurezza
Gli Stati Contraenti applicheranno i seguenti principi:
- a)Alle informazioni classificate sarà accordato lo stesso livello di protezione di sicurezza come previsto dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali aventi equivalente livello di classifica;
- b)L'accesso alle informazioni classificate sarà consentito esclusivamente, sulla base della necessità di conoscere, a persone che abbiano di adeguata e valida abilitazione di sicurezza rilasciata dalla rispettiva Autorità Nazionale per la Sicurezza;
- c)Il rilascio di informazioni classificate a Paesi terzi, Organizzazioni internazionali o Enti Pubblici o privati sarà soggetto a preventiva autorizzazione scritta da parte dello Stato Contraente Originatore;
- d)Prima del rilascio di informazioni classificate a persone aventi nazionalità diversa dagli Stati Contraenti verranno di volta in volta concordemente stabilite specifiche disposizioni di sicurezza tra le Autorità di cui all'articolo 14;
- e)Le attività che comportano lo scambio di informazioni classificate saranno regolate da procedure concordate tra gli Stati Contraenti;
- f)In caso di violazioni alla sicurezza o di compromissione di informazioni classificate ciascuno Stato Contraente prenderà tutte le necessarie misure in conformità alle proprie leggi e regolamenti nazionali.
Articolo 4
Applicazione
- 1 -Questo Accordo si dovrà ritenere pienamente applicabile a tutti gli scambi di informazioni classificate fra gli Stati Contraenti inclusi Enti Pubblici o privati autorizzati dagli Stati Contraenti concernenti le seguenti materie:
- a)cooperazione fra gli Stati Contraenti riguardante la difesa nazionale, il settore militare e altre problematiche inerenti alla sicurezza nazionale;
- b)cooperazione e/o scambio di informazioni in ogni campo fra gli Stati Contraenti e tra le rispettive industrie;
- c)cooperazione, scambio di informazioni, associazioni di imprese, contratti od ogni altra relazione fra Enti Pubblici e privati degli Stati Contraenti concernenti il settore militare, della difesa o di altre materie inerenti alla sicurezza;
- d)vendita da uno Stato Contraente all'altro di apparati e di know-how correlati alla difesa.
- 2 -Ciascuno Stato Contraente conviene e si impegna a che le disposizioni di questo Accordo siano vincolanti e osservate da tutti gli Enti dei rispettivi Stati Contraenti comprese le Forze Armate di entrambi i Paesi.
- 3 -Ciascuno Stato Contraente sarà responsabile delle informazioni classificate ricevute e appropriatamente trasmesse nel rispetto delle disposizioni e delle procedure del presente Accordo.
Articolo 5
Protezione delle informazioni
- 1 -Gli Stati Contraenti, in conformità alle rispettive disposizioni nazionali, adottano tutte misure necessarie affinché le informazioni classificate che vengono prodotte o scambiate tra i due Paesi siano tutelate in relazione alla loro classifica di segretezza.
- 2 -Gli Stati Contraenti assicurano alle informazioni classificate di cui al numero 1. almeno le stesse misure di protezione prescritte dalle norme nazionali per le proprie informazioni classificate di equivalente grado di classifica di segretezza.
- 3 -Gli Stati Contraenti non divulgheranno le informazioni classificate ricevute dall'altro Stato Parte e non consentiranno che le stesse siano fatte conoscere a Governi o Organizzazioni Internazionali terzi senza la previa autorizzazione scritta dello Stato Contraente originatore.
- 4 -L'accesso ad informazioni classificate da parte di persone che non siano cittadini di uno degli Stati Contraenti sarà regolato sui principi di cui all'articolo 3 paragrafo d).
- 5 -L'accesso alle informazioni classificate sarà limitato soltanto a coloro il cui accesso sia essenziale per lo svolgimento dei propri compiti e che siano stati abilitati dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza ed autorizzati dalle rispettive competenti Autorità.
Articolo 6
Nulla Osta di Segretezza
- 1 -Se una persona, in ragione del suo incarico o impegno, anche in Enti pubblici o privati, ha necessità di venire a conoscenza di informazioni classificate Confidencial/Riservatissimo o superiore, la stessa dovrà avere un'adeguata abilitazione di sicurezza. Ciascuno Stato Contraente si impegna a rilasciare tale abilitazione, sulla base delle rispettive disposizioni nazionali.
- 2 -Prima del rilascio di una abilitazione di sicurezza ad un individuo, in conformità alle rispettive disposizioni, dovrà essere effettuata un'indagine di sicurezza dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza per stabilire la lealtà e l'affidabilità della persona interessata.
- 3 -Su richiesta, gli Stati Contraenti, in conformità alle rispettive disposizioni, si presteranno reciproca assistenza nel procedimento di rilascio delle disposizioni di sicurezza per persone o Enti, come concordato tra le rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza.
Articolo 7
Classifiche di segretezza ed equivalenza
- 1 -L'equivalente delle classifiche di segretezza tra gli Stati Contraenti è:
Repubblica Portoghese - Repubblica Italiana;
Muito secreto - Segretissimo;
Secreto - Segreto;
Confidencial - Riservatissimo;
Reservado - Riservato.
- 2 -Le classifiche di segretezza di cui al numero precedente sono applicate anche alle informazioni classificate che uno Stato Contraente produce o riproduce per conto dell'altra Parte Contraente, o in connessione con contratti aggiudicati dall'altro Stato Contraente.
- 3 -Gli Stati Contraenti utilizzeranno le informazioni ricevute solo per gli scopi per i quali tali informazioni sono cedute.
- 4 -Gli Stati Contraenti dovranno notificare con immediatezza l'un l'altro ogni modifica alle classifiche di segretezza delle informazioni classificate cedute all'altro Stato Contraente.
Articolo 8
Sicurezza Industriale
- 1 -Nel caso in cui l'altro Stato Contraente, o suoi Enti pubblici o privati, come richiamati nell'Articolo 4 numero 1, si aggiudichino un contratto da eseguire nel territorio dell'altro Stato Contraente e tale contratto implichi lo scambio di informazioni classificate, la Parte Contraente nella quale si svolge l'esecuzione del contratto si assumerà la responsabilità di porre in essere le misure di sicurezza all'interno del proprio territorio per la protezione di tali informazioni classificate secondo le proprie procedure di sicurezza.
- 2 -Allo scopo di adempiere alle obbligazioni di cui al numero precedente, in caso di un possibile contratto classificato affidato da un soggetto pubblico o privato situato in uno degli Stati Contraenti ad un contraente situato nell'altro Stato Contraente, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza competente informerà l'altra in merito alla classifica di segretezza delle informazioni correlate a tali trattative contrattuali. Ove il contratto venisse affidato, l'Autorità Nazionale per la Sicurezza del soggetto pubblico o privato che lo ha stipulato trasmetterà una copia dell'appendice riservata contenente tutte le relative clausole di sicurezza.
- 3 -Prima del rilascio di qualsiasi informazione classificata a contraenti o a potenziali contraenti dell'altro Stato, lo Stato Contraente ricevente dovrà:
- a)assicurare che i contraenti o i potenziabili contraenti e le loro sedi abbiano la capacità di proteggere adeguatamente le informazioni classificate;
- b)garantire a tal fine che le sedi interessate soddisfino i requisiti richiesti dal livello di abilitazione alla sicurezza;
- c)assicurare una adeguata abilitazione di sicurezza industriale;
- d)assicurare una adeguata abilitazione alla sicurezza per tutto il personale i cui compiti richiedano accesso alle informazioni classificate;
- e)effettuare periodiche ispezioni di sicurezza alle sedi abilitate.
- 4 -Ciascuno Stato Contraente dovrà rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale, quali brevetti e diritti d'autore, che sono correlati alle informazioni classificate, ricevute dall'altro Stato Contraente.
Articolo 9
Trasmissione di informazioni classificate
- 1 -La trasmissione di informazioni classificate tra gli Stati Contraenti avverrà attraverso canali diplomatici, ovvero attraverso canali da Governo a Governo. In caso di specifici programmi o contratti, le Autorità di cui all'articolo 14 potranno concordare altri sistemi di trasmissione, secondo le proprie leggi nazionali e regolamenti.
- 2 -Se il materiale, apparato o componente classificato necessita di particolari misure tecniche di protezione, questo Accordo dovrà essere completato caso per caso, con disposizioni tecniche che definiscano misure di sicurezza speciali stabilite dalle Autorità di cui all'Articolo 14, segnatamente per la gestione, la trasmissione, trasporto e la custodia.
Articolo 10
Visite internazionali
- 1 -Ogni Ente pubblico o privato, industria o altra organizzazione di uno degli Stati Contraenti, che desideri inviare proprio personale a visitare Enti o industrie o installazioni dell'altro Stato Contraente, nel quadro delle attività che comportano o possono comportare l'accesso a informazioni classificate, trasmetterà una richiesta di visita alla propria Autorità Nazionale per la Sicurezza che, se approva la richiesta, la invia all'Autorità Nazionale per la Sicurezza dell'altro Stato Contraente, secondo tempi da concordare tra le predette Autorità.
- 2 -Le richieste di Visita dovranno includere almeno i seguenti dati:
- a)nome del visitatore, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto o di carta d'identità, data e luogo di rilascio;
- b)titolo ufficiale del visitatore e nome dell'Ente, società od organizzazione da lui rappresentati;
- c)livello del Nulla Osta di Segretezza del visitatore e periodo di validità;
- d)data programmata per la visita;
- e)scopo della visita;
- f)indicazione degli stabilimenti, installazioni e sedi dei quali si richiede la visita;
- g)punto di contatto nel Paese ospite che deve essere visitato, ove possibile.
- 3 -Dove necessario, le visite possono essere richieste per periodi fino ad un anno e con la possibilità di ripeterle entro il periodo di validità dell'autorizzazione, previa notifica alla Autorità Nazionale per la Sicurezza dello Stato Contraente ricevente.
In caso di particolari necessità correlate a specifici programmi o progetti, può essere adottato un programma per visite di emergenza reciprocamente concordato tra le Autorità Nazionali per la Sicurezza
- 4 -L'Autorità Nazionale per la Sicurezza dello Stato Contraente che deve essere visitata, se approva la visita richiesta, autorizza l'Ente o l'industria o l'installazione che deve essere visitata a ricevere la visita e informa l'Autorità Nazionale per la Sicurezza dello Stato Contraente richiedente che l'autorizzazione è stata concessa.
- 5 -Ciascuno Stato Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori in accordo con le leggi e regolamenti che regolano tale materia.
Articolo 11
Violazioni e compromissione di informazioni classificate
- 1 -In caso di violazione alla sicurezza, comunque, in caso di certa o sospetta perdita o compromissione di informazioni classificate dell'altro Stato Contraente, le Autorità responsabili del Paese dove il fatto è avvenuto, effettuano le investigazioni previste dalle normative nazionali per verificare l'accaduto e per determinare le responsabilità. Esse adottano anche le opportune misure necessarie a limitare, se possibile, il danno e a prevenire nuove violazioni.
- 2 -Allorquando le investigazioni sono concluse, lo Stato Contraente che ha fornito le informazioni oggetto della violazione viene pienamente informata sul caso, sui risultati dell'investigazione e sull'adozione di misure correttive. Se la violazione riguarda informazioni classificate al di sopra di Confidencial/Riservatissimo, lo Stato Contraente che ha fornito le informazioni riceve una prima, breve comunicazione sulla violazione di cui si è venuti a conoscenza.
Articolo 12
Ispezioni
- 1 -Ciascuno Stato Contraente si impegna ad ispezionare, in conformità alle normative nazionali, gli Enti Pubblici e Privati, che gestiscono o trattano informazioni classificate.
- 2 -Ogni Stato Contraente consentirà agli Esperti di Sicurezza dell'altro Stato Contraente di effettuare visite periodiche sul proprio territorio, quando di comune interesse, per discutere con le proprie Autorità di Sicurezza le procedure e le misure per la protezione di informazioni classificate fornite dall'altro Stato Contraente. Programmi pluriennali possono essere stabiliti per mutuo consenso al fine di compiere le visite.
Articolo 13
Spese
- 1 -L'esecuzione di questo Accordo non sarà, di regola, gravato da alcun costo.
- 2 -In caso di eventuali costi, ogni Stato ne sarà gravato secondo le proprie leggi e regolamenti. In nessun caso tali costi, sopportati da uno Stato Contraente, saranno imposti all'altro Stato Contraente.
Articolo 14
Autorità responsabili
- 1 -Ciascuno Stato Contraente comunicherà all'altro Stato Contraente gli Uffici Nazionali per la Sicurezza designati per l'applicazione del presente Accordo. Ogni avviso o comunicazione correlata al presente Accordo sarà trasmessa ai sottomenzionati Uffici:
Repubblica Portoghese:
Presidência do Conselho de Ministros, Autoridade Nacional de Segurança, Rua da Junqueira, 69, 1300-342 Lisboa;
Repubblica Italiana:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Nazionale per la Sicurezza, CESIS, Via di Santa Susanna, 15, 00187 Roma.
Articolo 15
Risoluzione delle controversie
- 1 -In caso di qualsivoglia controversia relativa al presente Accordo, inerente sia alla sua interpretazione sia alla sua applicazione, nonché a qualsiasi altra questione che ne possa scaturire, gli Stati Contraenti si consulteranno per raggiungere una composizione amichevole e risolveranno le controversie esclusivamente tra di loro.
- 2 -Durante la fase della contestazione o della controversia entrambi gli Stati continueranno ad adempiere a tutte le loro obbligazioni in base al presente Accordo.
Articolo 16
Altre disposizioni
- 1 -Nessuno Stato Contraente avrà il diritto di assegnare o altrimenti trasferire i propri diritti od obbligazioni previste dal presente Accordo senza il consenso scritto dell'altro Stato Contraente.
- 2 -Ciascuno Stato Contraente presterà assistenza nel suo paese al personale dell'altro Stato Contraente che stia fornendo servizi e/o esercitando diritti in base alle disposizioni di questo Accordo.
- 3 -Ove si rendesse necessario, le Autorità Nazionali per la Sicurezza degli Stati Contraenti si consulteranno reciprocamente su specifici aspetti tecnici concernenti la implementazione del presente Accordo e potranno concordemente emanare caso per caso protocolli di sicurezza supplementari al presente Accordo.
- 4 -Questo Accordo sostituisce tutte le precedenti comunicazioni o dichiarazioni, sia scritte che orali, fatte in precedenza fra gli Stati Contraenti, con riferimento alla materia trattata.
Articolo 17
Durata dell'Accordo ed entrata in vigore
Questo Accordo ha durata illimitata. Lo stesso Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure legali interne all'uopo previste.
Articolo 18
Denuncia
- 1 -Ciascuno Stato Contraente ha il diritto di denunciare l'Accordo. A tal fine, una comunicazione scritta di denuncia dovrà essere consegnata all'altro Stato Contraente e che avrà effetto sei mesi dopo la data del rispettivo ricevimento.
- 2 -Nonostante la denuncia del presente Accordo, tutte le informazioni classificate fornite sulla base del presente Accordo dovranno continuare ad essere protette in conformità alle disposizioni qui definite. Inoltre, speciali categorie di informazioni o materiali classificate, determinate di concerto tra le Autorità Nazionali per la Sicurezza degli Stati Contraenti e conformemente designate come tali, saranno restituite allo Stato Contraente originatore, su richiesta di quest'ultimo.
Articolo 19
Modifiche
- 1 -Ciascuno Stato Contraente dovrà prontamente notificare all'altro Stato Contraente qualsiasi cambiamento alle sue Leggi e ai suoi regolamenti che possa avere effetti sulla tutela delle informazioni classificate in base al presente Accordo. In tal caso, gli Stati Contraenti dovranno consultarsi per prendere in considerazione eventuali modifiche all'Accordo. Nel frattempo, le informazioni classificate continueranno ad essere protette come qui descritto, a meno che non sia diversamente richiesto per iscritto dallo Stato Contraente che le ha cedute.
- 2 -Modifiche od emendamenti al presente Accordo verranno apportate in base alle procedure previste per la firma e l'entrata in vigore del presente Accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 17 ottobre 2007, in duplice esemplare, nelle lingue portoghese e italiana, entrambe facenti egualmente fede.
Per la Repubblica Portoghese:
Vasco Valente, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Portogallo a Roma.
Per la Repubblica Italiana:
General C. A. Giuseppe Cucchi, Autorità Nazionale per la Sicurezza.